La riforma Cartabia e l’art. 473-bis.12: novità normative e applicazione pratica. L’allegazione degli estratti conto

La Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) ha apportato significative modifiche alla procedura civile, in particolare per quanto riguarda le controversie familiari. Un cambiamento di rilievo è l’introduzione del “Titolo IV-bis, Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, che aggiunge 72 nuovi articoli, numerati dall’art. 473-bis all’art. 473-bis.71. Queste nuove disposizioni mirano a rendere il sistema giudiziario più efficiente e trasparente. L’Art. 473-bis.12 e le Sue Implicazioni Tra le innovazioni introdotte, l’art. 473-bis.12, intitolato “Forma della domanda“, stabilisce che in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati:
i) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
ii) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
iii) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Questa disposizione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, che richiedeva solo la produzione delle dichiarazioni dei redditi. La nuova richiesta di allegare estratti conto bancari e finanziari solleva importanti questioni di privacy e protezione dei dati personali, ponendo dubbi sul rispetto del principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR.

Criticità
L’obbligo di fornire estratti conto dettagliati può compromettere la riservatezza dei genitori coinvolti nei procedimenti, esponendo informazioni sensibili non sempre rilevanti per la causa. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che la produzione di documenti contenenti dati personali in un procedimento giudiziario rientra nell’ambito di applicazione del GDPR, e ogni trattamento di dati deve soddisfare condizioni di liceità, necessità e proporzionalità.

Il Decreto del Tribunale di Verona del 16 marzo 2023
Il decreto del Tribunale Civile e Penale di Verona, datato 16 marzo 2023, esamina un ricorso presentato da Tizia contro Caio, introdotto nelle forme del rito camerale ma privo dei requisiti di contenuto e della documentazione richiesti dall’art. 473-bis.12 del Codice di Procedura Civile. Il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore della riforma, è stato ritenuto inammissibile per mancanza delle allegazioni e delle prove documentali necessarie.

Il Presidente f.f., Dott. Massimo Vaccari, ha evidenziato che la mancanza dei requisiti previsti non può essere sanata nel prosieguo del procedimento, rendendo il ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile. La decisione di inammissibilità può essere pronunciata solo con sentenza, in conformità al nuovo rito introdotto dalla riforma. Nonostante il procedimento fosse stato iscritto dalla cancelleria nel ruolo della volontaria giurisdizione, il tribunale ha ritenuto che ciò non influenzi la scelta della disciplina da applicarsi, che deve essere conforme al nuovo rito unico di famiglia.

Conclusioni
La Riforma Cartabia introduce importanti innovazioni nella procedura civile per le controversie familiari, ma l’obbligo di allegare estratti conto bancari e finanziari solleva preoccupazioni significative in termini di privacy e protezione dei dati personali. Il decreto del Tribunale di Verona del 16 marzo 2023 sottolinea l’importanza di conformarsi ai nuovi requisiti normativi per evitare l’inammissibilità dei ricorsi, evidenziando un approccio più strutturato e formale nella gestione delle controversie familiari. Un intervento del legislatore potrebbe essere necessario per garantire che la tutela giurisdizionale non comprometta immotivatamente la riservatezza delle parti coinvolte.

Figli maggiorenni: quando cessa l’obbligo di mantenimento dei genitori?

La nascita di un figlio comporta innumerevoli conseguenze, sia sul piano personale e sociale, sia sul piano giuridico.

La nascita di un bimbo è infatti elemento necessario e sufficiente per vincolare i genitori al rispetto di numerosi obblighi, imposti dalla legge a tutela e protezione del fanciullo.

Sul punto, una delle norme maggiormente rilevanti è senz’altro costituita dall’art. 316 bis c.c, il quale prevede che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Ciò significa, in buona sostanza, che i genitori devono cooperare tra loro al fine di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Con specifico riferimento all’obbligo di mantenimento, accade spesso che, a seguito della separazione dei genitori (indipendentemente dal fatto che siano sposati o meno), il Tribunale imponga al genitore non convivente il pagamento di una somma a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, da corrispondersi sino al momento in cui questi diventerà economicamente autosufficiente.

Infatti, l’obbligo di mantenimento gravante in capo al genitore non cessa con il compimento della maggiore età del figlio, ma si protrae fino al momento in cui quest’ultimo fa il proprio ingresso effettivo nel mondo del lavoro, con la percezione di una retribuzione (sia pure modesta).

L’obbligo del mantenimento dei genitori consiste infatti nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Corte di Cassazione, ordinanza n. 19696/19).

Tuttavia, il mantenimento al figlio è garantito anche nel caso in cui, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, questi, pur non riuscendo nell’intento, si adoperi effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Corte di Cassazione, ordinanza n. 29779/20).

Pertanto, in conclusione, l’unica ipotesi in cui la legge consente al genitore di cessare il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente è quella in cui questi non svolga alcuna attività lavorativa tale da renderlo indipendente anche parzialmente, e tantomeno risulti che egli abbia, in tutti i modi possibili e ragionevoli, cercato soluzioni lavorative adeguate.

In questo caso, infatti, non appare né giusto né ragionevole trasferire in capo al genitore le conseguenze negative della condotta del figlio che non intenda consapevolmente progredire né dal punto di vista economico né dal punto di vista sociale.

Al verificarsi di tale situazione, il genitore che intendesse rivedere i termini del rapporto economico con i figli, potrà quindi rivolgersi al Tribunale, al fine di vedersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile di mantenimento.