Arriva il postino al tuo indirizzo e non trovandoti a casa, lascia l’avviso di giacenza di una raccomandata.
Dopo cinque giorni ti rechi in posta e ritiri la missiva: scopri che si trattava di una comunicazione che dava tempo cinque giorni dal ricevimento per porre in essere un comportamento attivo.
La prima domanda è quindi: i termini sono spirati? Il mio ritardo nel ritiro della busta può considerarsi tempo utile all’adempimento?
Quale termine vale per la legge? La consegna dell’avviso o il ritiro della busta?
È innanzitutto necessaria una premessa: se non ritiri la raccomandata nel momento in cui questa viene depositata per assenza del destinatario, questo non può, secondo la legge, cambiare la sorte della comunicazione. La comunicazione, trascorsi dei termini stabiliti, si considererà comunque giunta a destinazione e, quindi, ricevuta e conosciuta.
Il caso contrario porterebbe infatti ad un facile modo di sottrarsi alla notifica di una citazione, di uno sfratto, di una messa in mora.
Il codice civile, all’art. 1335 afferma che la “presunzione di conoscenza opera dalla consegna dell’atto presso l’indirizzo del destinatario.”
Tuttavia il medesimo art. 1335 c.c. stabilisce che è facoltà della parte notificata di provare che non ha avuto conoscenza dell’atto alla data di presunta conoscenza senza colpa, e di essere quindi rimesso in termini.
È ora necessario distinguere a seconda dell’atto contenuto nella raccomandata e capire cosa argomenta la giurisprudenza sul punto.
- Raccomandata contenente atti giudiziari
Nel caso in cui il delegato/postino consegni all’indirizzo una raccomandata e non trovi nessuno, rilascerà una comunicazione con cui informa del primo tentativo di notifica.
Nel caso di tratti di raccomandata contenente un atto giudiziario il destinatario riceverà inoltre una seconda raccomandata (informativa) in cui viene comunicata la giacenza presso l’ufficio postale, con l’avviso che è possibile il ritiro entro 30 giorni
Se non verrà ritirata entro tale termine, la raccomandata sarà restituita al mittente con la dicitura “compiuta giacenza”.
Quando, quindi, la raccomandata si considera ricevuta? (Cass. sent. n. 48191/17 del 19.10.2017)
- Se la raccomandata viene ritirata prima di 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata (informativa): si considera ricevuta nel giorno stesso in cui viene ritirata;
- Se la raccomandata viene ritirata dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata (informativa): si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa;
- Se la raccomandata non viene mai ritirata all’ufficio postale: si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa.
- Raccomandata per tutti gli altri atti
Per le raccomandate che non contengono atti giudiziari, vi sono regole diverse.
Questo perché vi sono anche regole diverse sulla spedizione. Se il destinatario non è a casa al momento dell’arrivo del postino, non viene spedita la seconda raccomandata (informativa): si viene a conoscenza del tentativo di consegna della comunicazione solo attraverso l’avviso immesso nella cassetta delle lettere.
Quando, quindi, la raccomandata si considera ricevuta? Secondo la giurisprudenza al momento dominante (Cass. sent. n. 23396/17 del 6.10.2017):
- dal momento dell’immissione dell’avviso nella cassetta delle lettere (senza che rilevi il decorso dei 10 giorni che invece vale nel caso di atti giudiziari).
Vale la pena segnalare che esiste una giurisprudenza minoritaria che ritiene (Cass. Sent. n. 25791/2016) che la comunicazione a mezzo raccomandata “si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego“.
L’orientamento dominante però, riterrebbe spirato il termine di 5 giorni dal momento dell’immissione in cassetta dell’avviso di avvenuto deposito, fatta salva la facoltà della parte notificata di provare che non ha avuto conoscenza dell’atto alla data di presunta conoscenza senza colpa, e di essere quindi rimesso in termini.