Mediazione & Condominio post Cartabia: cosa cambia

La riforma Cartabia ha introdotto significative novità nel panorama della mediazione condominiale, modificando l’approccio alle controversie in questo ambito. Questo articolo mira a fornire un’analisi delle modifiche apportate dalla riforma, con particolare attenzione alle implicazioni pratiche per i condomini e gli amministratori di condominio.

1. Contesto Normativo Pre-Riforma

Prima dell’introduzione della riforma Cartabia, le controversie condominiali erano regolate dall’articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile. Questo articolo stabiliva che determinate controversie condominiali dovessero essere sottoposte a un procedimento di mediazione prima di poter essere portate davanti a un giudice. Le controversie in questione erano quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni relative al condominio previste dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. L’amministratore di condominio per avviare o partecipare ad una mediazione doveva preliminarmente avere l’approvazione da parte dell’assemblea.

2. La Riforma Cartabia e le Novità Introdotti

La riforma Cartabia, attraverso il decreto legislativo 149/2022, ha apportato modifiche sostanziali all’articolo 71-quater, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficace il procedimento di mediazione nelle controversie condominiali. Le principali novità introdotte dalla riforma possono essere sintetizzate come segue:

  • Abrogazione e Modifica: I commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 71-quater sono stati abrogati, mantenendo in vigore il solo comma 1 che definisce l’ambito di applicabilità della mediazione condominiale. Il comma 3 è stato novellato con un rinvio all’articolo 5-ter del decreto legislativo n. 28/2010, che regola la legittimazione dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione.
  • Legittimazione dell’Amministratore di Condominio: L’articolo 5-ter introduce una novità significativa, stabilendo che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione. Questo rappresenta un cambiamento importante, poiché prima della riforma, l’amministratore necessitava di una delibera assembleare per poter agire in tal senso.
  • Approvazione dell’Assemblea Condominiale: Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato dall’assemblea condominiale entro un termine fissato, con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa.

3. Criticità e Considerazioni Pratiche

Nonostante l’intento semplificativo della riforma, l’introduzione dell’articolo 5-ter ha sollevato alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda la pratica applicazione delle nuove disposizioni. Una delle principali preoccupazioni riguarda la legittimazione dell’amministratore a intraprendere il procedimento di mediazione senza una previa delibera assembleare, una scelta che potrebbe creare tensioni all’interno del condominio, soprattutto in assenza di un consenso chiaro sui passi da seguire.

Inoltre, la formulazione generica relativa alle maggioranze richieste per l’approvazione dell’accordo di conciliazione o della proposta conciliativa potrebbe generare incertezze, rendendo necessaria un’interpretazione attenta delle norme per evitare conflitti o malintesi.

4. Entrata in Vigore e Applicabilità

Le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia sono entrate in vigore il 30 giugno 2023. È importante notare che ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, mentre le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Conclusione

La riforma Cartabia rappresenta un passo importante verso la semplificazione e l’efficacia del procedimento di mediazione nelle controversie condominiali. Tuttavia, le novità introdotte richiedono un’attenta valutazione sia da parte degli amministratori di condominio che dei condomini, per garantire che il nuovo processo di mediazione sia gestito in modo efficace e consensuale. Sarà fondamentale monitorare l’applicazione pratica delle nuove disposizioni per valutare l’impatto della riforma sulle dinamiche condominiali e, se necessario, apportare ulteriori modifiche per risolvere eventuali criticità emerse.

La Mediazione Civile e le Eccezioni alla Condizione di Procedibilità: Il Caso dei Procedimenti Possessori

La mediazione civile rappresenta uno strumento fondamentale nel panorama giuridico italiano, introdotto con l’obiettivo di offrire alle parti in controversia una via alternativa e più snella rispetto al tradizionale processo giudiziario. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ha posto le basi normative per la regolamentazione di questa pratica, delineando i casi in cui la mediazione è obbligatoria e quelli in cui, invece, non lo è.

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto riguarda la condizione di procedibilità. In sostanza, per alcune tipologie di controversie, prima di poter accedere al giudice, le parti sono obbligate a tentare una mediazione. Tuttavia, il legislatore ha previsto delle eccezioni a questa regola.

Nel dettaglio, l’articolo 5 comma 4 lettera d del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la mediazione come condizione di procedibilità non è richiesta nei procedimenti possessori, almeno fino alla pronuncia dei provvedimenti previsti dall’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile.

Ma cosa significa in pratica? I procedimenti possessori sono quei procedimenti che riguardano la tutela del possesso di un bene, indipendentemente dal diritto di proprietà. Questi procedimenti hanno spesso un carattere d’urgenza, poiché mirano a tutelare una situazione di fatto che potrebbe essere compromessa dall’attesa dei tempi, spesso lunghi, della giustizia ordinaria.

Il riferimento all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile sottolinea ulteriormente questa urgenza: si tratta infatti dei provvedimenti provvisori che il giudice può adottare in attesa di una decisione definitiva sulla controversia.

In sintesi, la normativa sulla mediazione civile riconosce l’importanza di questo strumento come via alternativa al processo, ma al contempo evidenzia la necessità di garantire una tutela rapida ed efficace in determinate situazioni, come nel caso dei procedimenti possessori. Questa eccezione sottolinea l’attenzione del legislatore verso l’equilibrio tra la promozione della mediazione e la tutela dei diritti delle parti in controversia.

Pubblicato il Decreto 24 ottobre 2023 n. 150 – Mediazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023)

Il Decreto sopra citato, in attuazione della c.d. Riforma Cartabia, introduce alcune novità in merito alla mediazione. In particolare all’art. 28 disciplina le indennità e spese per il primo incontro. Di seguito una sua sintesi:

Obbligo di pagamento: Le parti devono versare un’indennità e spese vive all’organismo di mediazione.
Composizione dell’indennità: Include spese di avvio e spese di mediazione (compenso del mediatore).
Spese vive: Costi per convocazione, sottoscrizione digitale (se manca firma digitale della parte) e rilascio copie documenti.
Spese di avvio:
€ 40,00: liti fino a € 1.000,00
€ 75,00: liti da € 1.000,01 a € 50.000,00
€ 110,00: liti oltre € 50.000,00 o indeterminato
Spese di mediazione:
€ 60,00: liti fino a € 1.000 o valore indeterminabile basso
€ 120,00: liti da € 1.000,01 a € 50.000,00 o valore indeterminabile medio
€ 170,00: liti oltre € 50.000,00 o valore indeterminabile alto
Incontro senza conciliazione: Si pagano solo gli importi dei commi 4 e 5.
Incontro con conciliazione: Si pagano ulteriori spese secondo l’articolo 30, comma 1.
Riduzione spese: Se la mediazione è obbligatoria o richiesta dal giudice, l’indennità e le ulteriori spese sono ridotte di un quinto.