Come noto l’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico previsto dal diritto italiano per tutelare le persone che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Alcune caratteristiche principali dell’amministrazione di sostegno:
Finalità: L’obiettivo principale dell’amministrazione di sostegno è garantire la tutela delle persone incapaci, intervenendo nella loro vita solo nella misura necessaria e cercando di preservare al massimo la loro autonomia e autodeterminazione.
Amministratore di sostegno: La persona designata dal giudice tutelare per assistere e rappresentare il beneficiario nelle sue decisioni e negli atti giuridici è chiamata “amministratore di sostegno”. L’amministratore può essere un familiare, un amico o un professionista, e deve agire sempre nell’interesse del beneficiario, tenendo conto delle sue aspirazioni e bisogni.
Poteri e limiti: L’ambito di intervento dell’amministratore di sostegno è definito dal giudice nel decreto di nomina. L’amministratore può essere autorizzato a compiere atti di ordinaria amministrazione (es. gestione della quotidianità) senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Per gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di un immobile, sottoscrizione di transazioni), è generalmente richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare.
Flessibilità: Una delle caratteristiche distintive dell’amministrazione di sostegno rispetto ad altri istituti di protezione (come l’interdizione o l’inabilitazione) è la sua flessibilità. Il giudice può modificare l’ambito di competenza dell’amministratore in base alle mutate esigenze del beneficiario.
Durata: L’amministrazione di sostegno può avere una durata temporanea o indefinita, a seconda delle necessità del beneficiario. Periodicamente, l’amministratore è tenuto a presentare al giudice tutelare una relazione sull’attività svolta e sulla situazione del beneficiario.
Revoca: L’amministrazione di sostegno può essere revocata dal giudice tutelare qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l’istituzione o in caso di inadeguatezza dell’amministratore.
L’amministrazione di sostegno rappresenta quindi uno strumento di tutela flessibile e rispettoso della dignità e dei diritti della persona, mirato a garantire il benessere e la protezione di chi non è in grado di prendersi cura di sé a causa di condizioni di salute particolari.
Le norme che regolano l’istituto sono:
Legge n. 6/2004: Questa legge ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno. La norma prevede che una persona, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, che si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno. Questa misura è meno drastica rispetto all’interdizione e all’inabilitazione e si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di essere modificata in base alle esigenze del beneficiario.
Sentenza Corte Costituzionale n. 440/05: Questa sentenza ha chiarito che la scelta tra l’amministrazione di sostegno e le misure più limitanti dell’interdizione o dell’inabilitazione non dipende dalla gravità dell’incapacità o della patologia, ma dalla concreta idoneità della misura a realizzare la piena tutela del soggetto.
Articolo 411 del codice civile: Questo articolo regolamenta le autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno. In particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione, come la sottoscrizione di transazioni, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Riforma Cartabia: Questa riforma, ha introdotto importanti novità riguardo l’amministrazione di sostegno, puntando a garantire maggiori diritti e libertà agli incapaci. Ha previsto la semplificazione delle procedure di nomina degli amministratori di sostegno e ha introdotto nuovi strumenti per favorire l’autonomia delle persone assistite.
Nello specifico, l’amministratore di sostegno può necessitare dell’autorizzazione del giudice tutelare per compiere determinati atti. In particolare l’amministratore di sostegno può agire per gli atti di ordinaria amministrazione in virtù di quanto indicato nel decreto di nomina. Questo decreto può variare in termini di restrizioni a seconda dei casi specifici, ma la misura è sempre adattabile alle esigenze del beneficiario, la cui autodeterminazione e libertà devono sempre essere garantite.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, che comportano una modifica del patrimonio del beneficiario, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Tra gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare ci sono: l’acquisto di beni (ad eccezione di beni mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio), la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, l’accettazione o la rinuncia all’eredità, l’accettazione di donazioni o di legati, la stipulazione di contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni, la promozione di giudizi (con alcune eccezioni), l’alienazione di beni, la costituzione di pegni o ipoteche, la promozione di un giudizio di divisione ereditaria o la procedura di divisione ereditaria, la sottoscrizione di transazioni, l’accettazione di concordati e la proposizione di un ricorso per la separazione dei coniugi o per il divorzio.
Pertanto, se l’amministratore di sostegno desidera firmare una transazione con una compagnia di assicurazione in favore del proprio amministrato, avrà bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare, poiché la sottoscrizione di transazioni è considerata un atto di straordinaria amministrazione.