Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), arricchito dal D.L. 118/2021 (convertito con modificazioni nella L. 147/2021), rappresenta un punto di svolta nella gestione della crisi d’impresa. La composizione negoziata della crisi emerge come uno strumento volto a garantire la continuità aziendale attraverso il dialogo tra il debitore e i creditori, guidato da un esperto indipendente. In tale contesto, le misure protettive e le misure cautelari giocano un ruolo chiave, consentendo la sospensione di azioni esecutive e cautelari dei creditori e tutelando così il patrimonio aziendale, per favorire il buon esito delle trattative di risanamento. Questo articolo analizza la natura, gli effetti e i principali orientamenti giurisprudenziali su queste misure, soffermandosi sulle specifiche garanzie previste per i contratti essenziali e sui limiti imposti ai creditori.
Definizioni Normative di Misure Protettive e Cautelari
Secondo l’art. 2, co. 1, lett. p) e q) del D.Lgs. 14/2019:
- Misure protettive: sono misure temporanee richieste dal debitore per impedire che azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito del processo di risanamento.
- Misure cautelari: provvedimenti emessi dal giudice a tutela del patrimonio dell’impresa, concepiti per garantire provvisoriamente la realizzazione degli strumenti di regolazione della crisi o delle procedure concorsuali.
Queste misure si differenziano per natura e modalità di applicazione: le misure protettive, temporanee e tipiche, sono generalmente concesse su richiesta del debitore e producono effetti immediati dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese. Le misure cautelari, di contro, sono atipiche e necessitano dell’intervento del giudice.
La Durata delle Misure Protettive
Le misure protettive possono avere una durata di 120 giorni, prorogabile per ulteriori 120 giorni fino a un massimo di 240 giorni (art. 55, co. 3; art. 8 del Codice della Crisi). Questa limitazione temporale è stata pensata per bilanciare gli interessi del debitore con quelli dei creditori, evitando che una protezione eccessivamente estesa possa compromettere le loro pretese di recupero. Le misure decadono automaticamente in mancanza di conferma da parte del tribunale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione nel Registro delle Imprese.
Gli Effetti delle Misure Protettive sui Creditori
Ai sensi dell’art. 18, co. 5 del D.L. 118/2021, i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti né risolverli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti pregressi. Questo implica che le controparti non possano modificare i termini contrattuali a sfavore dell’impresa in crisi, se non previa autorizzazione del tribunale. Il divieto di risoluzione unilaterale dei contratti si applica a tutte le obbligazioni sorte anteriormente alla pubblicazione della richiesta di misure protettive nel Registro delle Imprese, garantendo continuità nei rapporti commerciali.
Gli orientamenti giurisprudenziali, come evidenziato dal Tribunale di Milano (2022), hanno chiarito che tali misure operano erga omnes: la pubblicazione è sufficiente a rendere note le misure a tutti i creditori, senza necessità di notifiche individuali. La Corte ha inoltre stabilito che una volta pubblicate, le misure protettive si applicano indistintamente a tutti i creditori, evitando al debitore l’onere di notificare singolarmente ciascuna misura.
Contratti Essenziali e Forniture Indispensabili
Una parte fondamentale della normativa riguarda la protezione dei contratti essenziali, come quelli per la fornitura di servizi indispensabili (es. energia, gas e acqua), che non possono essere interrotti unilateralmente dal fornitore neanche in caso di mancato pagamento da parte del debitore. L’art. 64, co. 4 del Codice stabilisce infatti che i creditori non possono sospendere l’erogazione dei contratti essenziali, nemmeno per il mancato pagamento delle prestazioni correnti, in quanto ciò comprometterebbe la continuità dell’impresa. Tale disposizione, pur nata per i soli accordi di ristrutturazione, è stata estesa analogicamente alle misure protettive nelle procedure negoziate, a protezione della gestione aziendale durante il risanamento.
Misure Cautelari: Sospensione dei Pagamenti e Contratti Pendenti
Le misure cautelari, a differenza delle protettive, sono atipiche e richiedono l’intervento giudiziale. In alcuni casi, è ammessa anche la sospensione dei pagamenti, inclusi quelli fiscali e tributari, come confermato dal Tribunale di Catania (2022), che ha applicato la sospensione a rapporti pendenti con il fisco assimilati a “contratti di diritto pubblico”. Tuttavia, questo orientamento solleva discussioni poiché manca un sinallagma diretto nel rapporto tributario. La sospensione dei pagamenti ai fornitori essenziali è invece considerata applicabile in via cautelare solo se il giudice conferma che il beneficio di continuità superi il pregiudizio per i creditori.
In generale, le misure cautelari si distinguono in quanto non richiedono la ricerca di un equilibrio tra le parti, essendo finalizzate esclusivamente a garantire il buon esito delle trattative. Il giudice può, infatti, ordinare la sospensione di contratti o pagamenti anche senza garanzia di reciprocità tra le parti, con l’unico scopo di preservare il patrimonio aziendale e assicurare la continuità dell’attività.
Modalità di Applicazione e Limiti
Le misure protettive e cautelari possono essere modificate o revocate su istanza del debitore, dell’esperto o, in caso di frode, su richiesta dei creditori (art. 55, co. 5). Inoltre, l’art. 19, co. 4, prevede che, per garantire un’equa partecipazione, le misure possano essere applicate selettivamente verso singoli creditori. Tale disposizione è rilevante poiché consente di modulare l’efficacia delle misure secondo le specifiche esigenze della trattativa di risanamento, senza estendere necessariamente gli effetti a tutti i creditori.
Orientamenti Giurisprudenziali Rilevanti
Numerose pronunce hanno consolidato l’applicazione delle misure protettive nella composizione negoziata. Ad esempio:
- Tribunale di Milano (2023): ha affermato l’automaticità delle misure protettive dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese, chiarendo che esse operano erga omnes a partire da tale data.
- Tribunale di Padova (2022) e Tribunale di Salerno (2022): hanno confermato che le misure possono essere applicate in modo selettivo, se richiesto dal debitore, limitandone l’efficacia a determinati creditori o categorie di creditori.
Conclusioni
Le misure protettive e cautelari introdotte dalla normativa sulla crisi d’impresa rappresentano strumenti essenziali per garantire la protezione del patrimonio aziendale e favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti, evitando che azioni esecutive compromettano le trattative di risanamento. La giurisprudenza italiana ha confermato l’efficacia di queste misure, specialmente nel settore dei contratti essenziali e dei rapporti continuativi, consolidando un sistema di garanzie a tutela della continuità aziendale.
Questo quadro normativo consente un approccio bilanciato alla crisi d’impresa, proteggendo i creditori senza paralizzare le trattative, e incoraggiando soluzioni negoziate che evitino il fallimento.