La stipula di un contratto di locazione da parte dell’amministratore di sostegno: ordinaria amministrazione o necessità di autorizzazione del giudice tutelare?

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Inquadramento normativo e ruolo dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno, figura introdotta dalla Legge n. 6/2004, ha il compito di assistere la persona beneficiaria in atti giuridici che questa non è in grado di compiere autonomamente, rispettando quanto previsto dal decreto di nomina del giudice tutelare. L’art. 409 c.c. stabilisce che il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti non espressamente delegati all’amministratore. Ciò implica che l’ambito di operatività dell’amministratore deve essere chiaramente individuato, distinguendo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di ordinaria amministrazione sono definiti come quelli necessari alla gestione corrente del patrimonio o del sostentamento del beneficiario, mentre gli atti di straordinaria amministrazione riguardano decisioni che incidono significativamente sul patrimonio o sugli interessi del beneficiario e richiedono, salvo eccezioni, l’autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell’art. 411 c.c.

La locazione: ordinaria o straordinaria amministrazione?

La stipula di un contratto di locazione è un atto giuridico che può variare nella sua classificazione in funzione di vari elementi, quali:

  • Durata del contratto: la locazione ad uso abitativo con durata inferiore ai nove anni è considerata generalmente un atto di ordinaria amministrazione (art. 1571 c.c.), in quanto rientra nella gestione corrente del patrimonio immobiliare.
  • Uso dell’immobile: se la locazione è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze abitative del beneficiario o alla messa a reddito di un immobile in modo ordinario, può essere ricondotta tra gli atti di ordinaria amministrazione.
  • Impatto economico: contratti che implicano variazioni significative del patrimonio (ad esempio, locazioni a lungo termine o con canoni rilevanti) possono configurarsi come straordinaria amministrazione.

La giurisprudenza conferma che, per gli atti di ordinaria amministrazione, l’amministratore di sostegno può agire senza necessità di autorizzazione specifica del giudice, salvo diversa previsione nel decreto di nomina.

Ruolo del giudice tutelare

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno è determinante. Se il decreto attribuisce esplicitamente all’amministratore il potere di stipulare contratti di locazione e tali contratti rientrano nella gestione ordinaria, non è richiesta un’ulteriore autorizzazione. Tuttavia, in assenza di una previsione specifica, per evitare contestazioni, è consigliabile ottenere un’autorizzazione preventiva dal giudice tutelare.

In particolare, l’art. 374 c.c., che regola gli atti del tutore, può essere applicato per analogia, richiedendo l’autorizzazione per atti che eccedano l’ordinaria amministrazione. Ad esempio, la giurisprudenza (Cass. Civ. n. 286/2021) ha ritenuto che l’alienazione o la locazione di immobili di pregio o con impatti significativi richieda sempre un controllo del giudice tutelare, anche in caso di amministrazione di sostegno.

Conclusione

La stipula di un contratto di locazione da parte dell’amministratore di sostegno può rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione, eseguibili senza autorizzazione del giudice tutelare, quando:

  • La durata del contratto è inferiore ai nove anni.
  • L’atto è finalizzato alla gestione ordinaria del patrimonio del beneficiario.
  • Non vi è una previsione contraria nel decreto di nomina.

Se invece l’atto ha caratteristiche straordinarie, come una durata superiore ai nove anni, una significativa incidenza economica o implica decisioni strategiche sul patrimonio, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Per evitare dubbi interpretativi, è sempre opportuno valutare caso per caso, considerando le circostanze specifiche e le disposizioni contenute nel decreto di nomina.