Se ne è già discusso in questo articolo : la fattura elettronica è sufficiente per agire in sede monitoria?
La sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Verona, n. 10221/2019, affronta la validità della fattura elettronica come titolo idoneo per ottenere un decreto ingiuntivo.
Il caso riguarda la concessione di un decreto ingiuntivo richiesto da A. S.P.A. – Agenzia per il Lavoro, basato su un credito certo, liquido ed esigibile, comprovato da fatture elettroniche in formato XML. Il giudice, dott. Massimo Vaccari, ha esaminato se tali fatture possano essere considerate equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili, previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c.
Il provvedimento si basa su diverse disposizioni normative e tecniche:
1. Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89757/2018: Stabilisce che la fattura elettronica è un file in formato XML, conforme alle specifiche tecniche dettagliate, che non contiene macroistruzioni o codici eseguibili in grado di modificare i dati rappresentati;
2. D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale): Definisce il duplicato informatico come un documento informatico che riproduce esattamente la sequenza di valori binari del documento originario, rendendolo autentico e immodificabile.
Secondo il giudice, le fatture elettroniche in formato XML possono essere equiparate all’estratto autentico delle scritture contabili. Questa conclusione è supportata dal fatto che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie.
Il giudice sottolinea che i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite SDI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, per tali soggetti, viene meno anche l’obbligo di tenere le scritture contabili richieste dall’art. 634, comma 2, c.p.c., per l’ottenimento del decreto ingiuntivo. Questo rende illogico mantenere l’obbligo di presentare estratti autentici delle scritture contabili.
Il tribunale ha quindi emesso un decreto ingiuntivo a favore di A. S.P.A., ordinando a B S.R.L. di pagare immediatamente la somma di € 24.372,88, gli interessi e le spese di procedura, e ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto stesso.
Questa sentenza stabilisce un precedente significativo per l’uso delle fatture elettroniche come prova scritta del credito nei procedimenti di ingiunzione. I professionisti legali devono tener conto che le fatture elettroniche in formato XML, se emesse secondo le normative tecniche stabilite, sono sufficienti per ottenere un decreto ingiuntivo senza necessità di ulteriori documentazioni contabili autentiche.
Riferimenti Normativi:
– Art. 633 c.p.c.: Condizioni per l’ingiunzione
– Art. 634 c.p.c.: Prova scritta del diritto
– D.Lgs. 82/2005 (CAD): Codice dell’Amministrazione Digitale
– D.Lgs. 127/2015: Disposizioni sulla fatturazione elettronica
– D.P.R. 633/1972: Disciplina dell’IVA e obblighi contabili.