Come noto l’art. 543, comma 5, c.p.c., come riformato, prevede che “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento“.
In tale fattispecie la giurisprudenza di merito ritiene non trovi applicazione la c.d. scissione degli effetti della notifica.
Il Tribunale di Napoli Nord ha affrontato la questione con una pronuncia del 07.12.2023, ed ha affermato alcuni principi:
Data dell’udienza: Il termine perentorio si riferisce alla data indicata nell’atto di citazione iniziale e non a quella eventualmente posticipata per ragioni amministrative.
Natura Perentoria del Termine: La perentorietà del termine è giustificata dalla necessità di informare tempestivamente il terzo dell’avvenuta iscrizione a ruolo, per evitare l’immobilizzazione delle somme in caso di un pignoramento non iscritto a ruolo.
Effetti della Mancata Notifica: La sentenza stabilisce che la mancata o tardiva notifica dell’avviso al debitore e al terzo, così come il tardivo deposito dell’avviso, rendono inefficace il pignoramento.
Il Tribunale rileva che “la natura perentoria del termine si evince dalla ratio dell’istituto, che è quella di rendere avvertito il terzo, prima della udienza indicata in citazione, che si è effettivamente proceduto alla iscrizione a ruolo del procedimento, e questo per evitare la immobilizzazione di somme in virtù di un pignoramento poi non iscritto a ruolo; ciò detto, appare evidente che l’adempimento in questione deve essere compiutamente eseguito entro la suddetta data, con il perfezionamento della notifica al terzo non oltre tale momento” e “la funzione di “effettiva conoscenza della data di udienza” è infatti assicurata dall’atto di pignoramento e, dopo la relativa notifica, eventuali differimenti della udienza di comparizione sono comunicati alle parti nei modi previsti legge“.
In altri termini, pare doversi interpretare la norma in oggetto nel senso che la notifica dell’iscrizione a ruolo deve essersi perfezionata entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, e che si deve ottemperare all’obbligo di deposito della prova dell’avvenuta notifica entro tale data.
La pronuncia è in contrasto con il dato letterale della norma, e finisce col gravare indebitamente sul creditore procedente, il quale di fatto deve prevedere (cosa impossibile) i tempi della notifica.