Note a Cass. Civ. sez. II, ord., 1 febbraio 2024, n. 3022: aggiornamento in punto decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione al Codice Della Strada

Di questo argomento si è già parlato nell’articolo Note a Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 24012/2022: decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione al Codice Della Strada

La Cassazione con l’ordinanza in esame del 1° febbraio 2024 torna in argomento e conferma l’orientamento espresso con la sentenza n. 24012/2022.

Analizzata la tematica di cui si discute, conclude affermando il seguente principio di diritto “È da dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua“.

Pare quindi confermato l’orientamento favorevole ai conducenti.

Mediazione & Condominio post Cartabia: cosa cambia

La riforma Cartabia ha introdotto significative novità nel panorama della mediazione condominiale, modificando l’approccio alle controversie in questo ambito. Questo articolo mira a fornire un’analisi delle modifiche apportate dalla riforma, con particolare attenzione alle implicazioni pratiche per i condomini e gli amministratori di condominio.

1. Contesto Normativo Pre-Riforma

Prima dell’introduzione della riforma Cartabia, le controversie condominiali erano regolate dall’articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile. Questo articolo stabiliva che determinate controversie condominiali dovessero essere sottoposte a un procedimento di mediazione prima di poter essere portate davanti a un giudice. Le controversie in questione erano quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni relative al condominio previste dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. L’amministratore di condominio per avviare o partecipare ad una mediazione doveva preliminarmente avere l’approvazione da parte dell’assemblea.

2. La Riforma Cartabia e le Novità Introdotti

La riforma Cartabia, attraverso il decreto legislativo 149/2022, ha apportato modifiche sostanziali all’articolo 71-quater, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficace il procedimento di mediazione nelle controversie condominiali. Le principali novità introdotte dalla riforma possono essere sintetizzate come segue:

  • Abrogazione e Modifica: I commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 71-quater sono stati abrogati, mantenendo in vigore il solo comma 1 che definisce l’ambito di applicabilità della mediazione condominiale. Il comma 3 è stato novellato con un rinvio all’articolo 5-ter del decreto legislativo n. 28/2010, che regola la legittimazione dell’amministratore di condominio nel procedimento di mediazione.
  • Legittimazione dell’Amministratore di Condominio: L’articolo 5-ter introduce una novità significativa, stabilendo che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione. Questo rappresenta un cambiamento importante, poiché prima della riforma, l’amministratore necessitava di una delibera assembleare per poter agire in tal senso.
  • Approvazione dell’Assemblea Condominiale: Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato dall’assemblea condominiale entro un termine fissato, con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa.

3. Criticità e Considerazioni Pratiche

Nonostante l’intento semplificativo della riforma, l’introduzione dell’articolo 5-ter ha sollevato alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda la pratica applicazione delle nuove disposizioni. Una delle principali preoccupazioni riguarda la legittimazione dell’amministratore a intraprendere il procedimento di mediazione senza una previa delibera assembleare, una scelta che potrebbe creare tensioni all’interno del condominio, soprattutto in assenza di un consenso chiaro sui passi da seguire.

Inoltre, la formulazione generica relativa alle maggioranze richieste per l’approvazione dell’accordo di conciliazione o della proposta conciliativa potrebbe generare incertezze, rendendo necessaria un’interpretazione attenta delle norme per evitare conflitti o malintesi.

4. Entrata in Vigore e Applicabilità

Le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia sono entrate in vigore il 30 giugno 2023. È importante notare che ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, mentre le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Conclusione

La riforma Cartabia rappresenta un passo importante verso la semplificazione e l’efficacia del procedimento di mediazione nelle controversie condominiali. Tuttavia, le novità introdotte richiedono un’attenta valutazione sia da parte degli amministratori di condominio che dei condomini, per garantire che il nuovo processo di mediazione sia gestito in modo efficace e consensuale. Sarà fondamentale monitorare l’applicazione pratica delle nuove disposizioni per valutare l’impatto della riforma sulle dinamiche condominiali e, se necessario, apportare ulteriori modifiche per risolvere eventuali criticità emerse.

Post riforma cartabia è richiesta la presenza personale delle parti alla prima udienza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanti il giudice di pace?

Premessa

La questione posta riguarda l’obbligatorietà della presenza personale delle parti nel corso della prima udienza di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace. La normativa di riferimento per tale procedura è articolata e richiede un’analisi accurata per comprendere le disposizioni applicabili al caso specifico.

Analisi Normativa

Il Codice di Procedura Civile italiano disciplina il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo attraverso una serie di norme che differiscono a seconda che il procedimento si svolga davanti al Tribunale o al Giudice di Pace.

Opposizione a Decreto Ingiuntivo davanti al Tribunale: L’articolo 183, primo comma, del Codice di Procedura Civile (CPC) stabilisce che, nel processo davanti al Tribunale, “all’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente“. Questa disposizione mira a garantire che le parti siano adeguatamente informate sullo stato e sulle vicende del processo, consentendo loro di partecipare attivamente alla discussione della causa.

Opposizione a Decreto Ingiuntivo davanti al Giudice di Pace: Per quanto riguarda il procedimento davanti al Giudice di Pace, l’articolo 316 CPC rimanda all’applicazione del “nuovo procedimento semplificato di cognizione” disciplinato dall’articolo 281-duodecies CPC. Quest’ultimo introduce un regime procedurale semplificato per alcune categorie di cause, tra cui quelle di competenza del Giudice di Pace, con l’obiettivo di accelerare la trattazione delle cause e ridurre i costi del contenzioso.

Importante notare è che, nel dettaglio del procedimento semplificato di cognizione previsto dall’articolo 281-duodecies CPC, non vi è un richiamo esplicito all’obbligo di comparizione personale delle parti previsto dall’articolo 183 CPC per il processo davanti al Tribunale.

Si ritiene che resti salva la possibilità del Giudice di provvedere diversamente.

Conclusione

Alla luce dell’analisi normativa sopra esposta, si può concludere che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace, non è richiesta la presenza personale delle parti alla prima udienza.

Ovviamente data la novità normativa, vi saranno sicuramente commenti dottrinali in merito e pronunce di merito che chiariranno la questione.