La mediazione civile rappresenta uno strumento fondamentale nel panorama giuridico italiano, introdotto con l’obiettivo di offrire alle parti in controversia una via alternativa e più snella rispetto al tradizionale processo giudiziario. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ha posto le basi normative per la regolamentazione di questa pratica, delineando i casi in cui la mediazione è obbligatoria e quelli in cui, invece, non lo è.
Uno degli aspetti più rilevanti del decreto riguarda la condizione di procedibilità. In sostanza, per alcune tipologie di controversie, prima di poter accedere al giudice, le parti sono obbligate a tentare una mediazione. Tuttavia, il legislatore ha previsto delle eccezioni a questa regola.
Nel dettaglio, l’articolo 5 comma 4 lettera d del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la mediazione come condizione di procedibilità non è richiesta nei procedimenti possessori, almeno fino alla pronuncia dei provvedimenti previsti dall’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile.
Ma cosa significa in pratica? I procedimenti possessori sono quei procedimenti che riguardano la tutela del possesso di un bene, indipendentemente dal diritto di proprietà. Questi procedimenti hanno spesso un carattere d’urgenza, poiché mirano a tutelare una situazione di fatto che potrebbe essere compromessa dall’attesa dei tempi, spesso lunghi, della giustizia ordinaria.
Il riferimento all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile sottolinea ulteriormente questa urgenza: si tratta infatti dei provvedimenti provvisori che il giudice può adottare in attesa di una decisione definitiva sulla controversia.
In sintesi, la normativa sulla mediazione civile riconosce l’importanza di questo strumento come via alternativa al processo, ma al contempo evidenzia la necessità di garantire una tutela rapida ed efficace in determinate situazioni, come nel caso dei procedimenti possessori. Questa eccezione sottolinea l’attenzione del legislatore verso l’equilibrio tra la promozione della mediazione e la tutela dei diritti delle parti in controversia.